Un testo di 54 articoli scritti in un linguaggio un po' difficile per i bambini. Il Giornale dei Bambini in collaborazione con Telefono Azzurro e con il quotidiano La Stampa ha lanciato, nel 1990, una campagna per invitare i bambini delle scuole a studiare la Convenzione con i loro insegnanti e a provare a riscriverla con parole più facili. Ecco alcuni articoli della “Convenzione riscritta dai Bambini”.
Articolo 1: Il bambino (o bambina) è ogni essere umano fino a 18 anni.
Art. 2: Gli Stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati, ricchi o poveri, maschi o femmine, di diverse razze, di religione diversa ecc.
Art. 6: Il bambino ha diritto alla vita: gli Stati devono aiutarlo a crescere.
Art. 7: Quando nasce un bambino ha diritto ad avere un nome, a essere registrato e avere l'affetto dei genitori.
Art. 8: Il bambino ha diritto al proprio nome, alla propria nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la sua famiglia.
Art. 9: Il bambino non può essere separato, contro la sua volontà, dai genitori. La legge può decidere diversamente quando il bambino viene maltrattato. Il bambino separato dai genitori deve mantenere i contatti con essi. Quando la separazione avviene per azioni di uno Stato (carcerazione dei genitori, deportazione, ecc.) il bambino deve essere informato sul luogo dove si trovano i genitori.
Art. 12: Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo riguardano, prima di decidere deve essere ascoltato.
Art. 13: Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente, con la parola, lo scritto, il disegno, la stampa, ecc.
Art. 16: Il bambino deve essere rispettato nella sua vita privata. Nessuno può entrare in casa sua, leggere la sua corrispondenza o parlare male di lui.
Art. 18: I genitori (o tutori legali) devono curare l'educazione e lo sviluppo del bambino. Lo Stato li deve aiutare rendendo più facile il loro compito.
Art. 19: Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di violenza.
Art. 21: Gli Stati devono permettere l'adozione nell'interesse del bambino. L'adozione deve essere autorizzata dalle autorità col consenso dei parenti del bambino. Se l'adozione non può avvenire nello Stato del bambino si può fare in un altro Stato. L'adozione non deve essere fatta mai per soldi.
Art. 22: Gli Stati devono cercare di unire alla sua famiglia il bambino separato e se non ha la famiglia lo Stato lo deve proteggere come qualsiasi altro bambino.
Continueremo l’esposizione nel prossimo numero.